Normative linee vita: quando sono obbligatori i sistemi di ancoraggio permanenti
Le normative riguardanti l’obbligatorietà delle linee vita e degli altri sistemi anti caduta, nelle Marche, fanno riferimento alla LEGGE REGIONALE 22 aprile 2014, n. 7 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza“. Questa legge si richiama alle disposizioni riportate nel testo unico nazionale 81/2008.
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro e nella prevenzione delle cadute dall’alto durante lavori oltre i 2 mt. d’altezza, le normative dicono che è prevista l’installazione di sistemi di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, cestelli, …) oppure di specifici punti di ancoraggio fissi (linee vita) ai quali collegare imbragatura e relativi dispositivi anticaduta. Il committente (inteso quale datore di lavoro, proprietario, amministratore di stabili pubblici/privati, civili/industriali) che dovrà far eseguire lavori in altezza avrà l’obbligo di verificare che siano predisposte le necessarie misure di sicurezza.
Normative linee vita e sistemi di ancoraggio permanenti: casi specifici di applicazione
Nelle Marche l’installazione di linee vita e di altri sistemi anti caduta è circoscritta a questi casi:
a) nuove costruzioni;
b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento. Un esempio di applicazione riguarda coperture superiori a 200 metri quadri in pianta e comunque non inferiore a 100 metri quadri;
c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del p.r. 6 giugno 2001, n. 380(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
Sono esclusi:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l’accesso in copertura;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.
Normative linee vita e altri sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.
L’art.115 del DLgs 81/2008 s.m.i. tratta i “SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO” e stabilisce che nei lavori in quota, nei casi in cui non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario l’utilizzo di idonei sistemi di protezione come:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio (es: ancoraggio in classe A1 e A2);
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili (es: linee in classe C);
g) guide o linee vita rigide (es: rotaie in classe D);
h) imbracature.
Le normative stabiliscono che è quindi obbligatoria, in assenza di opere provvisionali o di altri specifici dispositivi di protezione collettiva, la presenza di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795:2002, gli unici punti a cui possono essere agganciati i DPI (imbracature, cordini, ecc…).
Il Decreto Legislativo 81/2008 è legge nazionale e quindi rende obbligatorio l’uso su tutto il territorio nazionale dei Dispositivi anticaduta. Il mancato adempimento comporta (art.159) l’arresto fino a due mesi o un ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro.
Linee vita e dispositivi di ancoraggio permanenti: cosa dicono le normative
Requisiti e metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio permanenti
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per:
- ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente;
- l’aggancio di componenti di un sistema anticaduta conformi alla UNI EN 363, anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta.
- La norma fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l’uso, e una guida per l’installazione. E’ basilare considerare che, nonostante siano specificati i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio installati in strutture da simulare specificamente, la conformità ai requisiti di questa norma non sostituisce in alcun modo la verifica relativa al sistema di ancoraggio installato su o nella struttura specifica di installazione.
- La norma non si applica a:
- dispositivi di ancoraggio temporanei, rimovibili e trasportabili per i quali si applicano la UNI EN 795 o la UNI CEN/TS 16415;
- equipaggiamento progettato per essere conforme alla UNI EN 516 o alla UNI EN 517;
- elementi o parti di strutture che siano state installate per uso diverso da quello di punto di ancoraggio o dispositivo di ancoraggio, per esempio travi e colonne.
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto: Dispositivi di ancoraggio”
La norma specificati i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’utilizzo e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con DPI contro le cadute dall’alto.
I componenti sono suddivisi secondo le seguenti classi:
A1: ancoraggi strutturali idonei a sopportare sollecitazioni provenienti da tutte le direzioni e progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate.
A2: ancoraggi strutturali idonei a sopportare sollecitazioni nelle direzioni della massima pendenza e pertanto progettati per essere fissati a tetti inclinati
C: dispositivi di ancoraggio realizzati mediante linee di ancoraggio flessibile orizzontali con una deviazione dal piano orizzontale non superiore ai 15°
La Regione Marche in data 08/05/2014 ha pubblicato la L.R. n. 7 del 22/04/2014 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”. Con questa legge ha adeguato le proprie normative e ha reso obbligatoria l’installazione delle linee vita. La norma prevede adempimenti di tipo progettuale da presentare contestualmente all’istanza di titolo abilitativo edilizio, pena l’improcedibilità della stessa.